Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2019, n. 163 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 entrando in vigore dal 17/01/2020
Le sanzioni previste nel Decreto Legislativo
Si evidenziano di seguito alcune delle violazioni contemplate dal Decreto Legislativo con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018, rimandando al provvedimento per i dettagli
- Inserimento nella Banca Dati delle informazioni di intervento oltre trenta giorni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.
- Svolgimento da parte delle persone fisiche e le imprese, delle attività previste senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.
- I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
- Le attività che forniscono gas fluorurati ad effetto serra a persone o imprese non certificate, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
- Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente di cui all’articolo 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro
- Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste , sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
- Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro.
Attività di vigilanza e di accertamento
L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente, e comunque possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.