ATTENZIONE Area Deposito Temporaneo Rifiuti “TUTTO COME PRIMA”

Legge di Conversione del 17 Luglio 2020 N. 77 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con l’articolo 228 Bis viene ABROGATO l’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti che come sappiamo disponeva:

Fermo restando il rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione incendi,  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  di  cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb),  numero  2),  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  consentito  fino  ad  un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non
puo' avere durata superiore a diciotto mesi.

Leggi il nostro articolo
https://www.wibid.it/2020/04/30/novita-area-deposito-temporaneo-rifiuti/

Quindi si ritorna alle disposizione previste dal dall’articolo 183 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 (Clicca qui per Gazzetta Ufficiale) di cui vi proponiamo un estratto:

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità' alternative, a scelta del produttore: oppure
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità' in deposito; oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché' il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita';
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; 
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita'.

Riassumendo le disposizioni attuali fissano i limiti massimi quantitativi di deposito temporaneo a 10 metri cubi per i rifiuti pericolosie 20 metri cubi per i rifiuti NON pericolosi e comunque ad un massimo di 30 metri cubi di soli rifiuti NON pericolosi, ed il limite massimo temporaneo a 12 mesi dalla presa in carico se non si applica una gestione trimestrale.

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