Legge di Conversione del 17 Luglio 2020 N. 77 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con l’articolo 228 Bis viene ABROGATO l’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti che come sappiamo disponeva:
Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi. Leggi il nostro articolo https://www.wibid.it/2020/04/30/novita-area-deposito-temporaneo-rifiuti/
Quindi si ritorna alle disposizione previste dal dall’articolo 183 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 (Clicca qui per Gazzetta Ufficiale) di cui vi proponiamo un estratto:
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità' alternative, a scelta del produttore: oppure 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità' in deposito; oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché' il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; oppure 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita'; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore: 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; oppure 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita'.
Riassumendo le disposizioni attuali fissano i limiti massimi quantitativi di deposito temporaneo a 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi, e 20 metri cubi per i rifiuti NON pericolosi e comunque ad un massimo di 30 metri cubi di soli rifiuti NON pericolosi, ed il limite massimo temporaneo a 12 mesi dalla presa in carico se non si applica una gestione trimestrale.
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