NOVITA’ Area Deposito Temporaneo Rifiuti
Nuove regole dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge n.18/2020 (c.d. Cura Italia)
L’articolo 103-bis della legge 24 aprile 2020 n. 27, che entra in vigore dal 29 Aprile 2020 dispone novità per quanto riguarda il Deposito Temporaneo dei Rifiuti
Infatti le seguenti “Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale ” l’articolo 103-bis dispone:
Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
Di seguito l’estratto dell’articolo 183 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 (Clicca qui per Gazzetta Ufficiale)
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità' alternative, a scelta del produttore: oppure 2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità' in deposito; oppure 2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché' il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; oppure 2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita'; 3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore: 3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; oppure 3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; oppure 3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita'.
Quindi le nuove disposizioni portano i limiti massimi quantitativi di deposito temporaneo da 10 metri cubi a 20 metri cubi per i rifiuti pericolosi, da 20 metri cubi a 40 metri cubi per i rifiuti NON pericolosi ed il limite massimo temporaneo da 12 mesi a 18 mesi dalla presa in carico, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.